Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione vigente in materia».